1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all’art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall’articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
Per i portatori di handicap è stata istituita la patente di categoria “C”, che abilita direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto. Il regolamento per la patente nautica n. 146/08 in questi casi prevede che i patentati dovranno essere accompagnati a bordo da almeno un’altra persona di almeno 18 anni d’età, anche senza patente, ma idonea a svolgere le manovre per la conduzione del mezzo e a intervenire per eventuali recueri in mare. La barca utilizzata, inoltre, deve essere equipaggiata con un dispositivo elettronico in grado di consentire in caso di caduta in mare, l’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori. L’accertamento dei requisiti fisici o psichici è demandato alle aziende sanitarie locali o a commissioni mediche locali. In relazione al tipo di handicap possono proporre termini ridotti di validità per la patente in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
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L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.
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Ci sono tre categorie di patente nautica:
- Categoria A: per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
- Categoria B: per il comando delle navi da diporto;
- Categoria C: per la direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.
Le patenti abilitano per:
• la navigazione entro 12 miglia dalla costa;
• la navigazione senza alcun limite dalla costa.
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- Fotocopia documento identità
– Certificato medico rilasciato da ufficiale sanitario con foto e marca da bollo
- 4 fotografie identiche a quelle fornite per il certificato medico
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In particolare se viene richiesta l’abilitazione alla vela, il candidato dovrà sostenere, oltre alla prova teorica, anche una prova pratica in barca a vela.
Inoltre se una persona ha conseguito la patente a motore, potrà successivamente estendere la sua abilitazione anche alla navigazione a vela, e sarà tenuta soltanto a sostenere la prova pratica d’esame a vela.
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L’esame per la patente nautica da diporto si compone di 2 prove, quella teorica e quella pratica. Per l’esame volto ad ottenere la patente nautica senza limiti dalla costa si aggiunge a queste anche una prova di « carteggio nautico » ovvero un test che verte sulla rilevazione della proprio posizione sulla carta nautica, il calcolo di una rotta ed altri risultati, anche in presenza di deriva, scarroccio e tenendo conto di altri fenomeni che influenzano la navigazione.
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La patente nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che entro le 12 miglia dalla costa e quella per la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare è tra la sola abilitazione per natanti e imbarcazioni a motore e l’abilitazione alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a motore che a vela.

