Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.
Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.
1. Sono natanti:
a) le unità da diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 5, della licenza di navigazione di cui all’articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d’acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997 n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L’utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all’art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall’articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell’unità, il nome del proprietario, il nome dell’unità, se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull’unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell’apparato motore, del nome dell’unità e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
source : http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
- Condurre natanti o imbarcazioni con motore di potenza superiore a 40.8 Cv
- Navigare oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione
- Effettuare sci nautico o per condurre una moto d’acqua.
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Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni.
La patente nautica è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari che abbiano superato i 60 anni.
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Viste dal mare le Eolie hanno un sapore diverso. E anche quando le sette isole sono affollate di turisti, in barca si approda in calette solitarie, si scoprono meraviglie di pietra come la Grotta del Cavallo a Vulcano, i faraglioni di Lipari , Punta Perciato a Salina, Cala Junco a Panarea, la Sciara del Fuoco a Stromboli, la Grotta del Bue Marino e la Canna a Filicudi. Per poi sbarcare nella calma assoluta di Alicudi o visitare il centro storico di Lipari con cattedrale e castello.
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Le crociere a vela alle Baleari partono di solito da Maiorca dove, prima di salpare, è consigliabile fare un giro in auto dell’isola per ammirare, tra l’altro, i fondali blu della penisola di Formentor e l’orto botanico di Soller.
Poi si punta sulle calette con acque turchesi e sabbia bianca di Minorca.
Mentre a Ibiza, prima dell’imbarco si visita l’antica città fortificata e poi si salpa per cale e faraglioni che movimentano la costa. E la notte? A ballare nelle sue mille discoteche.
Formentera, invece, affascina per le lunghe spiagge e il faro che domina le scogliere da un lato e i giganteschi alberi di fico dall’altro.

