Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.
Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.
Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.
Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all’art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell’ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.
source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all’articolo 5, all’atto dell’iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all’articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all’articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unità senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unità con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all’allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
source : http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm
L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:
• 23 anni: per condurre navi da diporto;
• 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;
• 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
• 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.
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La patente nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che entro le 12 miglia dalla costa e quella per la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare è tra la sola abilitazione per natanti e imbarcazioni a motore e l’abilitazione alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a motore che a vela.
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Le crociere a vela alle Baleari partono di solito da Maiorca dove, prima di salpare, è consigliabile fare un giro in auto dell’isola per ammirare, tra l’altro, i fondali blu della penisola di Formentor e l’orto botanico di Soller.
Poi si punta sulle calette con acque turchesi e sabbia bianca di Minorca.
Mentre a Ibiza, prima dell’imbarco si visita l’antica città fortificata e poi si salpa per cale e faraglioni che movimentano la costa. E la notte? A ballare nelle sue mille discoteche.
Formentera, invece, affascina per le lunghe spiagge e il faro che domina le scogliere da un lato e i giganteschi alberi di fico dall’altro.
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Con le sue rovine di un passato leggendario, con la sua terra che si confonde con il mare, la Grecia profuma di sale e di sole.
5000 isole, il cui nome è sinonimo di mare e di vela, condizioni climatiche ideali da marzo a novembre, numerose marine lungo le coste e su numerose isole, la Grecia offre un ventaglio di scelte unico di barche e di itinerari, da adattare a tutti i vostri gusti per navigazioni tranquille o sportive.
le nostre basi Grecia :
Il golfo di Saronicco
Il Sud del Peloponneso

